In cosa consiste il SuperBonus 110%?
L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono
interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio
sismico degli stessi.
In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per
interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e
con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle
singole unità immobiliari.
In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono
riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:
isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi
autonomi dall’esterno;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per
il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti
comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura
di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di
edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi
autonomi dall’esterno;
interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n.
63 del 2013 (cd. sismabonus).
Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a
condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti
precedentemente elencati:
di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla
legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1);
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter
del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti
congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:
l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati
all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412;
l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati.
Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti
alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
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