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Finalmente disponibile la Guida Completa al Superbonus 110%


In cosa consiste il SuperBonus 110%?


L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’imposta lorda ed è concessa quando si eseguono

interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o riducono il rischio

sismico degli stessi.

In particolare, il Superbonus, spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per

interventi effettuati su parti comuni di edifici , su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e

con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle

singole unità immobiliari.

In particolare, ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, le detrazioni più elevate sono

riconosciute per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio

2020 al 31 dicembre 2021, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”) di:


isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano

l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della

superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all'interno di

edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi

autonomi dall’esterno;


sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per

il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti

comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura

di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all'interno di

edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi

autonomi dall’esterno;


interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n.

63 del 2013 (cd. sismabonus).

Il Superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (cd. “trainati”), a

condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti

precedentemente elencati:


di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus, nei limiti di spesa previsti dalla

legislazione vigente per ciascun intervento (cfr. Tabella n. 1);

l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter

del citato decreto-legge n. 63 del 2013.


Il Superbonus spetta, infine, anche per i seguenti interventi, a condizione che siano eseguiti

congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli

impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico, precedentemente elencati:

l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati

all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26

agosto 1993, n. 412;

l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari

fotovoltaici agevolati.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti

alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).








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